… E ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA NEL LAZIO
N O R M A T I V A di riferimento
Legislazione Nazionale e Regionale in materia di raccolta e commercio di funghi epigei spontanei
R.D. 03.08.1890 D.M. 7045
Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti.
Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati.
Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo.
Legge Regionale del Lazio 05.08.1998 n. 32 (più avanti consultabile integralmente con le modifiche introdotte successivamente)
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti di sottobosco.
Decreto Ministero della salute 21.09.98
Elenco nazionale dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di micologo.
Ordinanza del 20.08.2002 del Ministero della Salute
Art. 1 - La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre è vietata su tutto il territorio nazionale.
Legge Regionale del Lazio 14.08.2017 n. 9
Modifica ed integra la LR 32/1998 sulla disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti di sottobosco.
Legge Regionale del Lazio 5.1.2018 n. 1
Modifica alcune disposizioni introdotte dalla LR 32/1998, in particolare sopprimendo l'obbligo di freqenza di un corso d'aggiornamento di 6 ore per coloro che rinnovano il tesserino alla scadenza quinquennale.
Legge Regionale del Lazio 27/2/2020 n. 1
Viene semplificato l'iter per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei nel Lazio, in particolare sopprimendo l'obbligo di presentare la richiesta agli Uffici regionali.
Determinazione Giunta Regionale n. 547 del 12/7/2022
Viene ampliato l'elenco delle specie commestibili spontanee ammesse al commercio nel Lazio.
ISTRUZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA NEL LAZIO
Gli UFFICI MICOLOGICI della Regione Lazio non effettuano più il rilascio del "Tesserino" abilitante alla raccolta dei funghi. A tale scopo è sufficiente che il raccoglitore rechi con sé:
- l'attestato di frequenza ad un corso di formazione micologica di 14 ore, anche in formato "card", rilasciato dalle organizzazioni abilitate (ad esempio, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale); chi già è in possesso del Tesserino, anche se scaduto, deve recare con sé tale documento;
- un documento d'identità;
- la ricevuta del contributo annuale, come di seguito specificato.
Il contributo annuale è di 25 euro per i residenti nel Lazio, di 40 euro per i non residenti. Ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28.04.2006, i residenti nel Lazio che abbiano compiuto i 65 anni di età non sono tenuti al pagamento del contributo di €.25,00.
Il versamento va effettuato:
- sul conto corrente Postale n. 63101000, oppure
- con bonifico bancario, IBAN: IT-75-C07601-03200-000063101000,
in entrambi i casi, con beneficiario “Regione Lazio – Servizio Tesoreria” e causale: “LR n. 32/97 - Raccolta funghi anno…”.
L'autorizzazione decorre per un anno dalla data di versamento.
PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA
D i v i e t i
- usare rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare il micelio e l’habitat naturale;
- calpestare, danneggiare e distruggere, in modo deliberato, carpofori di qualunque specie;
- raccogliere quantitativi superiori ai 3 Kg. (salvo unico esemplare o cespo concresciuto);
- utilizzare contenitori di plastica;
- raccogliere funghi di notte o allo stato di ovolo chiuso;
- raccogliere esemplari immaturi con diametro del cappello inferiore a :
5 cm = Macrolepiota procera
4 cm = Amanita caesarea, Boletus edulis e relativo gruppo, Clitocybe geotropa, Agaricus campestris, Russula virescens
3 cm = per tutti gli altri funghi, salvo quanto indicato al comma 2bis dell'art. 3, L.R. 32/1998, più avanti riportato;
- raccogliere in aree particolari, quali i parchi nazionali, le riserve naturali, giardini privati, terreni nel raggio di mt. 100 da immobili ad uso abitativo, aree urbane a verde pubblico, per una fascia di mt. 10 dal margine delle strade ed aree industriali;
Possono, inoltre, essere disposte limitazioni temporanee per la salvaguardia dell’ecosistema di alcune zone o per la raccolta di determinate specie a rischio di estinzione.
O b b l i g h i
- munirsi del tesserino se previsto;
- utilizzare contenitori rigidi aerati, ad es. cestini;
- pulire sommariamente sul posto i funghi raccolti;
- raccogliere esemplari integri, completi di tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentano la determinazione.
V E N D I T A
- Deve avvenire in luogo destinato dal Comune.
- E’ consentita la vendita di funghi freschi spontanei al dettaglio, previa certificazione di controllo da parte della ASL.
- Gli esercenti debbono essere in possesso di Autorizzazione igienico sanitaria per vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie fungine sia spontanee che coltivate.
- L’autorizzazione è rilasciata ad esercenti riconosciuti idonei dagli Ispettorati Micologici.
- La vendita di funghi freschi coltivati è assimilata ai prodotti ortofrutticoli.
C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E
Premesso che:
- per l’individuazione dei funghi devono essere usati i nomi scientifici;
- è consentita la commercializzazione dei funghi provenienti da altri Paesi, purché di specie riconosciute commestibili dalle Autorità del Paese d’origine;
è consentita la commercializzazione dei funghi epigei allo stato fresco appartenenti alle seguenti specie:
Agaricus arvensis | Cantharellus (Craterellus) cornucopiodes |
Agaricus bisporus | Hydnum repandum |
Agaricus bitorquis | Lactarius deliciosus |
Agaricus campetris | Leccinum (tutte le specie) |
Agaricus hortensis | Lentinus edodes |
Agrocybe aegerita | Macrolepiota procera |
Amanita caesarea | Marasmius oreades |
Armillaria mellea | Morchella (tutte le specie |
Auricularia auricula-judae | Pholiota mutabilis |
Boletus aereus | Pholiota nameko mutabilis |
Boletus appendiculatus | Pleurotus cornucopiae |
Boletus badius | Pleurotus eryngii |
Boletus edulis | Pleurotus ostreatus |
Boletus granulatus | Stropharia rugosoannulata |
Boletus impolitus | Tricholoma columbetta |
Boletus luteus | Tricholoma georgii (Calocybe gambosa) |
Boletus pinophilus | Tricholoma imbricatum |
Boletus regius | Tricholoma portentosum |
Boletus reticulatus/aestivalis | Tricholoma terreum |
Cantharellus (escluse specie subcibarius, tubaeformis var. lutescens e muscigenus) | Volvariella volvacea |
Con DGR n. 547 del 12/7/2022 il suddetto elenco viene aggiornato introducendo le seguenti specie:
Agaricus crocodilinus
Fistulina hepatica
Grifola frondosa
Hygrophorus penarius (incluso Hygrophorus penarioides)
Hygrophorus russula
Russula delica
Russula aurea
Russula cyanoxantha
Russula vesca
Russula virescens
Tricholosporum goniospermum
Il testo integrale coordinato della LR 32/1998, riportante cioè tutte le modifiche intervenute nel tempo per successivi provvedimenti, può essere consultato cliccando QUI.
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