Legislazione

… E ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA NEL LAZIO

 

N O R M A T I V A di riferimento

Legislazione  Nazionale e Regionale in materia di raccolta e commercio di funghi epigei spontanei

R.D. 03.08.1890  D.M. 7045

Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti.

Legge 23.08.93  n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

DPR  14.07.95  n. 376

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati.

Decreto  29.11.96  n. 686

Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo.

Legge Regionale del Lazio  05.08.1998  n. 32  (più avanti consultabile integralmente con le modifiche introdotte successivamente)

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti di sottobosco.

Decreto Ministero della salute 21.09.98

Elenco nazionale dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di micologo.

Ordinanza  del 20.08.2002 del Ministero della Salute

Art. 1  -  La raccolta,  la commercializzazione  e  la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma  equestre è vietata su tutto il territorio nazionale.

Legge Regionale del Lazio  14.08.2017  n. 9  

Modifica ed integra la LR 32/1998 sulla disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti di sottobosco.

Legge Regionale del Lazio  5.1.2018  n. 1  

Modifica alcune disposizioni introdotte dalla LR 32/1998, in particolare sopprimendo l'obbligo di freqenza di un corso d'aggiornamento di 6 ore per coloro che rinnovano il tesserino alla scadenza quinquennale.

Legge Regionale del Lazio  27/2/2020  n. 1  

Viene semplificato l'iter per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei nel Lazio, in particolare sopprimendo l'obbligo di presentare la richiesta agli Uffici regionali.

Determinazione Giunta Regionale n. 547 del 12/7/2022

Viene ampliato l'elenco delle specie commestibili spontanee ammesse al commercio nel Lazio.

 

ISTRUZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA NEL LAZIO

Gli UFFICI MICOLOGICI della Regione Lazio non effettuano più il rilascio del "Tesserino" abilitante alla raccolta dei funghi. A tale scopo è sufficiente che il raccoglitore rechi con sé:

- l'attestato di frequenza ad un corso di formazione micologica di 14 ore,  anche in formato "card", rilasciato dalle organizzazioni abilitate (ad esempio, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale); chi già è in possesso del Tesserino, anche se scaduto, deve recare con sé tale documento;

- un documento d'identità;

- la ricevuta del contributo annuale, come di seguito specificato.

Il contributo annuale è di 25 euro per i residenti nel Lazio, di 40 euro per i non residenti. Ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28.04.2006, i residenti nel Lazio che abbiano compiuto i 65 anni di età non sono tenuti al pagamento del contributo di €.25,00.

Il versamento va effettuato:

- sul conto corrente Postale n. 63101000, oppure

- con bonifico bancario, IBAN: IT-75-C07601-03200-000063101000,

in entrambi i casi, con beneficiario “Regione Lazio – Servizio Tesoreria” e causale: “LR n. 32/97 - Raccolta funghi anno…”.

L'autorizzazione decorre per un anno dalla data di versamento.

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA

D i v i e t i 

-          usare rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare il micelio e l’habitat naturale;

-          calpestare, danneggiare e distruggere, in modo deliberato, carpofori di qualunque specie;

-          raccogliere quantitativi superiori ai 3 Kg. (salvo unico esemplare o cespo concresciuto);

-          utilizzare contenitori di plastica;

-          raccogliere funghi di notte o allo stato di ovolo chiuso;

-          raccogliere esemplari immaturi con diametro del cappello inferiore a :

5 cm = Macrolepiota procera

4 cm = Amanita  caesareaBoletus edulis e relativo gruppo, Clitocybe geotropaAgaricus campestrisRussula virescens

3 cm  = per tutti gli altri funghi, salvo quanto indicato al comma 2bis dell'art. 3, L.R. 32/1998, più avanti riportato;

-          raccogliere in aree particolari, quali i parchi nazionali, le riserve naturali, giardini privati, terreni nel raggio di mt. 100 da immobili ad uso abitativo, aree urbane a verde pubblico, per una fascia di mt. 10 dal margine delle strade ed aree industriali;

Possono, inoltre, essere disposte limitazioni temporanee per la salvaguardia dell’ecosistema di alcune zone o per la raccolta di  determinate specie a rischio di estinzione.

O b b l i g h i

-          munirsi del tesserino se previsto;

-          utilizzare contenitori rigidi aerati, ad es. cestini;

-          pulire sommariamente sul posto i funghi raccolti;

-          raccogliere esemplari integri, completi di tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentano la determinazione.

 

V E N D I T A

-          Deve avvenire in luogo destinato dal Comune.

-          E’ consentita la vendita di funghi freschi spontanei al dettaglio, previa certificazione di controllo da parte della ASL.

-          Gli esercenti debbono essere in possesso di Autorizzazione igienico sanitaria per vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie fungine sia spontanee che coltivate.

-          L’autorizzazione è rilasciata ad esercenti riconosciuti idonei dagli Ispettorati Micologici.

-          La vendita di funghi freschi coltivati è assimilata ai prodotti ortofrutticoli.

 

C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E

Premesso che:

-          per l’individuazione dei funghi devono essere usati i nomi scientifici;

-          è consentita la commercializzazione dei funghi provenienti da altri Paesi, purché di specie riconosciute commestibili dalle Autorità del Paese d’origine;

è consentita la commercializzazione dei funghi epigei allo stato fresco appartenenti alle seguenti specie:

Agaricus  arvensis Cantharellus (Craterellus) cornucopiodes
Agaricus  bisporus Hydnum  repandum
Agaricus  bitorquis Lactarius deliciosus
Agaricus  campetris Leccinum (tutte le specie)
Agaricus  hortensis Lentinus  edodes
Agrocybe  aegerita Macrolepiota  procera
Amanita  caesarea Marasmius  oreades
Armillaria  mellea Morchella (tutte le specie
Auricularia  auricula-judae Pholiota  mutabilis
Boletus  aereus Pholiota  nameko mutabilis
Boletus  appendiculatus Pleurotus  cornucopiae
Boletus  badius Pleurotus  eryngii
Boletus  edulis Pleurotus  ostreatus
Boletus  granulatus Stropharia  rugosoannulata
Boletus  impolitus Tricholoma  columbetta
Boletus  luteus Tricholoma georgii  (Calocybe gambosa)
Boletus  pinophilus Tricholoma  imbricatum
Boletus  regius Tricholoma  portentosum
Boletus reticulatus/aestivalis Tricholoma  terreum
Cantharellus (escluse specie subcibarius, tubaeformis var. lutescens e muscigenus) Volvariella  volvacea

Con DGR n. 547 del 12/7/2022 il suddetto elenco viene aggiornato introducendo le seguenti specie:

Agaricus crocodilinus

Fistulina hepatica

Grifola frondosa

Hygrophorus penarius (incluso Hygrophorus penarioides)

Hygrophorus russula

Russula delica

Russula aurea

Russula cyanoxantha

Russula vesca

Russula virescens

Tricholosporum goniospermum

Il testo integrale coordinato della LR 32/1998, riportante cioè tutte le modifiche intervenute nel tempo per successivi provvedimenti, può essere consultato cliccando QUI.

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One Response to Legislazione

  1. Sherron Hunsicker on 6 aprile 2014 at 01:50

    Incredible points. Solid arguments. Keep up the great work.

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