Statuto

TITOLO I – COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art.1 Costituzione

1. Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici – ETS, costituita a Roma l'11 aprile 1997, riunisce quanti desiderano portare un contributo avanzato o comunque approfondire le proprie conoscenze nel campo della micologia e quanti sono altresì interessati alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ecologico.

Art.2 Oggetto Sociale

1. L'Associazione è apolitica e apartitica. Essa ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di studio e ricerca nonché di divulgazione, promozione, formazione e solidarietà nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.

 2. L'Associazione altresì promuove e realizza azioni finalizzate al rispetto degli ecosistemi naturali, alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità e dell'habitat delle aree protette.

3. L’Associazione opera come Ente del Terzo Settore (ETS), esercitando in via principale, ai sensi e nei limiti previsti dal DLgs. n. 117/2017, art. 5, comma 1, lettere d), e), h), i), k), attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 117/2017, art.5, comma 1, lettera d);

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (D.Lgs. 117/2017, art.5, comma 1, lettera e);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs. 117/2017, art.5, comma 1, lettera h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (D.Lgs. 117/2017, art.5, comma 1, lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale (D.Lgs. 117/2017, art.5, comma 1, lettera k).

Art.3 Finalità

1. L'Associazione si prefigge di:

a)     Promuovere la cultura ecologica e la salvaguardia del patrimonio ambientale, intese sia come conoscenza delle problematiche relative sia come sviluppo dei comportamenti relativi.

b)     Diffondere e rafforzare le conoscenze micologiche, botaniche ed ecologiche dei soci, della popolazione scolastica e più in generale della cittadinanza attraverso:

·       L'organizzazione di conferenze, seminari e incontri periodici.

·       La realizzazione di mostre, pubblicazioni, riviste, strumenti multimediali e siti web.

·       La raccolta del materiale scientifico, didattico ed illustrativo atto al migliore apprendimento e approfondimento della materia.

·       La creazione di un laboratorio scientifico, di una biblioteca e di erbari a disposizione dei Soci.

·       L'organizzazione di escursioni didattiche, di spedizioni scientifiche e di stage per quanti, anche a livello di utilizzazione del tempo libero, desiderano dedicarsi alla raccolta e allo studio dei funghi e delle piante anche a fini alimentari.

c)     Promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della micologia mediante:

·       La realizzazione di studi e incontri finalizzati a fare conoscere le problematiche connesse alla micologia e al ruolo dei funghi nell'ecosistema boschivo.

·       L'istituzione di corsi teorici e pratici in funzione della raccolta di specie fungine, della identificazione delle specie, commestibili o meno, e della prevenzione da intossicazioni alimentari.

·       L'istituzione di corsi teorici e pratici sull'uso del microscopio e dei reagenti chimici.

·       L'istituzione di corsi per l'isolamento, la coltivazione, il trasporto e la commercializzazione dei funghi.

·       L'analisi, l'armonizzazione e la divulgazione delle normative locali, regionali, nazionali ed internazionali sulla raccolta e la commercializzazione dei funghi, promuovendone anche la razionalizzazione e l'ammodernamento presso le competenti Amministrazioni.

d)     Promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della botanica mediante:

·       Lo svolgimento di iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio botanico in generale e al riconoscimento, tutela e utilizzo delle piante spontanee alimentari e curative in particolare.

·       La istituzione di corsi teorici e pratici in funzione della raccolta di erbe eduli.

·       La raccolta, l'identificazione e lo studio di erbe eduli spontanee anche al fine della predisposizione di un relativo erbario.

·       La diffusione e il recupero di tradizioni gastronomiche legate alle piante e ai territori di riferimento.

e)     Sviluppare la cooperazione con Università, Centri di ricerca, Enti, Organismi nazionali ed esteri che perseguano analoghe finalità, anche attraverso la stipulazione di accordi e di convenzioni.

f)      Aderire e collaborare con Associazioni e reti di Associazioni locali, nazionali ed europee che perseguano le medesime finalità.

g)     Collaborare con le competenti Amministrazioni, elaborare proposte e fornire consulenza tecnica alle stesse, offrendo loro supporti per la promozione, la valorizzazione, lo studio e il monitoraggio del patrimonio micologico, botanico ed ecologico locale.

h)     Promuovere la creazione di sezioni territoriali.

L’Assemblea, con i quorum dell’assemblea Straordinaria, può stabilire eventuali attività secondarie e strumentali diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 Durata

1. La durata di "Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici – ETS" è indeterminata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato soltanto da un'Assemblea Straordinaria a norma del successivo art. 27 del presente Statuto.

Art. 5 Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma, via Cesare Brandi 14/F3. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'indirizzo della sede legale e delle sedi operative, nonché di eventuali sezioni territoriali in altre località.

TITOLO II – I SOCI

Art. 6 Qualifica e ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, previa domanda, ne vengano ritenuti idonei a giudizio del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto. I Soci s'impegnano a perseguire i fini sociali e a versare la quota annuale associativa. La deliberazione di ammissione è comunicata per iscritto al socio all’indirizzo comunicato dallo stesso nella domanda di iscrizione. L’iscrizione è annotata nel Libro soci.

2. I soci si distinguono in:

a)     Fondatori: sono i Soci che hanno fondato l'Associazione, i cui nominativi sono riportati nell'atto notarile di costituzione dell'Associazione.

b)     Ordinari: sono coloro che versano la normale quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

c)     Sostenitori: sono coloro che versano annualmente, oltre alla normale quota associativa, uno speciale contributo a favore dell'Associazione.

d)     Onorari: sono coloro che hanno reso particolari servizi all'Associazione, favorendone significativamente l'attività e le finalità.

3. La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

4. La nomina a Socio Onorario dovrà avvenire per approvazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di un membro dello stesso Consiglio. I Soci Onorari godono degli stessi diritti degli altri Soci.

5. Le quote associative sono fissate, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci e dovranno essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e con le modalità indicate nel Regolamento Interno di cui all’art.25.

6. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

7. Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei Soci comunicato dall'associato all'atto della domanda d'iscrizione. La variazione del domicilio degli associati deve essere comunicata all'Associazione con lettera raccomandata o con altro mezzo di telecomunicazione o informatico e ha effetto dopo quindici giorni dalla ricezione.

8. La domanda di ammissione a Socio presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

9. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Diritti dei Soci

1. Tutti i soci, in regola col pagamento delle quote associative, possono:

a)     partecipare alle iniziative sociali;

b)     far uso del materiale didattico in dotazione all'Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o di persona dallo stesso delegata;

c)     godere delle facilitazioni concesse dall'Associazione nell'iscrizione ai corsi previsti nell' art. 3;

d)     avere l'appoggio e l'assistenza dell'Associazione nel conseguimento delle finalità sociali;

2. I Soci di maggiore età possono inoltre:

a)     partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie facendosi eventualmente rappresentare da altri Soci;

b)     candidarsi per la carica di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio Sindacale.

3. I Soci, candidati alle cariche elettive, devono far pervenire per iscritto la propria candidatura alla Segreteria dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Ogni Socio non si può candidare, nella stessa Assemblea, per più di una carica elettiva.

4. Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine può chiedere al Segretario l’estrazione della copia di quanto richiesto. Il costo della copia è a carico del socio richiedente.

Art.8 Doveri dei Soci

1. l Soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi. I Soci sono altresì tenuti a:

a)     collaborare per la realizzazione dei fini associativi di cui all'art. 3 del presente Statuto;

b)     mantenere una condotta Irreprensibile nei rapporti con l'Associazione, con gli altri Soci, con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

c)     improntare la propria condotta al costante rispetto della natura nonché alla protezione e alla salvaguardia degli ecosistemi;

d)     versare regolarmente con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio Direttivo la quota sociale annuale.

Art.9 Perdita della qualifica di Socio

1. Il Socio cessa di far parte dell'Associazione:

a)     per recesso a seguito di dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta inviata al Segretario Generale dell'Associazione.

b)     per mancato versamento della quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c)     per radiazione deliberata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nei confronti del Socio che compia atti contrari all'interesse e al buon nome dell'Associazione.

d)     per decesso.

2. La qualifica di Socio Onorario può essere revocata, su proposta del Presidente, con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso di decadenza dalla qualifica di Socio viene a cessare anche l'eventuale carica rivestita nell'ambito dell'Associazione e qualsiasi incarico ricevuto.

4. Nessun diritto né rimborso può essere vantato dai soci receduti, radiati, decaduti o dagli eredi dei soci deceduti.

Art.10 Esonero da responsabilità

1. Con l'atto dell'iscrizione a Nuova Micologia il Socio esonera espressamente l'Associazione, nonché gli amministratori e i dirigenti della stessa, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni alla sua persona, alle cose del Socio o a persone da lui invitate o coinvolte che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione promossa o organizzata dall' Associazione.

2. Con il medesimo atto il socio esonera anche Nuova Micologia, nonché i suoi amministratori e i suoi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose prodotti dal socio stesso nel corso di ogni attività o manifestazione promossa o organizzata dall'Associazione.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.11 Organi Sociali e Tecnici

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione:

a)     L'Assemblea dei Soci;

b)     Il Consiglio Direttivo;

c)     Il Presidente;

d)     Il Segretario Generale;

e)     Il Tesoriere;

f)      Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico.

g)     Il Revisore legale dei conti.

2.  Sono Organi Tecnici dell'Associazione;

a)     I Comitati Scientifici;

b)     I Comitati Operativi.

3. Tutte le cariche sociali di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g) hanno durata triennale e sono rieleggibili, salvo quanto precisato al successivo punto 4.

4. Le cariche di cui ai precedenti punti f) e g) trovano applicazione quando ne ricorrano i presupposti previsti dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.12 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile dal Presidente, mediante invio di apposita convocazione contenente l'Ordine dei Giorno. Detta convocazione avviene attraverso avviso scritto ovvero con altro mezzo, come ad esempio, non esclusivo, fax, e-mail, telegramma, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

3. Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

a)     eleggere ogni tre anni, il Presidente dell'Associazione;

b)     eleggere il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ed eventualmente l’incaricato della Revisione Legale, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. L’incarico può avere la durata massima di tre anni;

c)     Revocare i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d)     deliberare il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;

e)     eleggere ogni anno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo;

f)      approvare annualmente il bilancio consuntivo e la relazione generale sull'attività svolta nonché il bilancio di previsione;

g)     suggerire al Consiglio Direttivo dell'Associazione nuovi programmi di attività, iniziative, nonché quanto possa essere ritenuto valido strumento per il conseguimento dei fini sociali;

h)     esprimere parere non vincolante circa l'ammontare delle quote sociali annuali previste dall'art. 6 del presente Statuto;

i)      deliberare su qualsiasi altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j)      deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

k)     approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

4. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qual volta venga ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o anche su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei soci.

5. L'Assemblea Straordinaria è convocata con le medesime modalità previste per l'Assemblea Ordinaria e delibera sui seguenti argomenti:

a)     modifiche dello Statuto;

b)     particolari necessità o urgenze;

c)     scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

6. Tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei Soci. Nel caso non si raggiunga il quorum sufficiente l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per la maggioranza prevista dall'art. 27 ai fini della delibera per lo scioglimento dell'Associazione.

7. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munendo quest'ultimo di apposita delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di altri tre Soci. Tutti i Soci hanno diritto a un voto. Per poter esprimere il proprio voto il Socio deve essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Il Socio non in regola non può né delegare altro Socio né essere da lui delegato. Non potranno essere delegati a votare in assemblea alcun amministratore o componente dell’organo di controllo dell’ente, ai quali, anche se soci, non potranno essere conferite deleghe. Nessuna delega può essere conferita ai dipendenti dell’associazione.

 8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

9. Delle Assemblee viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale o di persona da lui incaricata.

Art.13 Consiglio Direttivo 

1. II Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto dal Presidente e da dodici a diciotto membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra coloro che, candidandosi, s'impegnano ad attuare le iniziative e le finalità dell’associazione.

2. Allo scopo di consentire una rotazione tra i componenti, l'Assemblea dei soci provvederà ogni anno a rinnovare un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualunque motivo, si rendessero vacanti uno o più posti di consiglieri il loro posto verrà assunto dai primi aspiranti consiglieri non eletti nell'ultima Assemblea ordinaria, i quali dureranno in carica fino al termine del triennio dei Consiglieri che avranno sostituito.

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Segretario Generale e il Tesoriere, nomina su proposta del Segretario Generale il Vice Segretario e su proposta del Tesoriere il Vice Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a)     approvare le linee pluriennali e i programmi annuali di attività;

b)     curare la gestione del patrimonio sociale e deliberare sugli impegni passivi contro esistenza di cassa;

c)     perseguire le finalità dell'Associazione, promuovendone le iniziative più opportune;

d)     ratificare l'ammissione dei nuovi Soci e decidere, su proposta del Presidente la radiazione dei Soci così come previsto dall'art. 9;

e)     deliberare sul conferimento della qualifica di Soci onorari su proposta del Presidente o di ciascun membro del Consiglio Direttivo e sulla eventuale revoca;

f)      stabilire, su proposta del Presidente, l'ordine del giorno delle Assemblee;

g)     proporre all'Assemblea, dopo averli approvati, il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere e la relazione dell'attività svolta predisposta dal Segretario Generale;

h)     deliberare sull'accettazione di eventuali contributi, donazioni o lasciti;

i)      fissare l'ammontare della quota associativa annuale, udito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci e stabilire il termine utile per il relativo versamento;

j)      deliberare in merito al Regolamento Interno di cui all’art. 25;

k)     richiedere al Tesoriere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la situazione contabile;

l)      deliberare sull'accettazione delle dimissioni di Consiglieri, Sindaci, o Revisori dei Conti;

m)   deliberare sugli argomenti da porre all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

n)     deliberare sulla creazione di appositi Comitati Scientifici e di Comitati Operativi previsti agli artt. 19 e 20 e di eventuali Gruppi di lavoro per il perseguimento di singole finalità associative;

o)     nominare e revocare i Coordinatori, i Vice Coordinatori e i componenti dei Comitati Scientifici, dei Comitati Operativi e dei Gruppi di lavoro.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo può essere riunito a richiesta di non meno di due terzi dei suoi membri.

6. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata tramite lettera o altro mezzo, come ad esempio, non esclusivo, fax, e-mail, telegramma. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o e-mail almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente. Esso delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

8. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o comunque per quattro riunioni dello stesso Consiglio nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti.

9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico.

Art. 14 Il Presidente

1. II Presidente dell'Associazione viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci ed è scelto tra i Soci di Nuova Micologia.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Inoltre:

a)     s'impegna a sostenere l'Associazione nel perseguimento delle sue finalità;

b)     convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;

c)     convoca e presiede le Assemblee dei Soci regolandone lo svolgimento;

d)     esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo di cui all'art.13, salvo ratifica nella riunione del Consiglio immediatamente successiva;

e)     esercita il potere di firma degli atti legali e dei rapporti istituzionali;

f)      propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale, scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio stesso;

g)     propone al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere, scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio stesso;

h)     propone la nomina e la revoca dei Coordinatori e dei componenti i Comitati Scientifici e Operativi;

i)      dirime ogni vertenza che possa insorgere tra i Consiglieri e tra i Soci.

3. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un Vice-Presidente, scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo, che collabora nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Presidente può proporre la nomina di un ulteriore Vice-Presidente.

Art.15 II Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dirige e coordina tutte le attività dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie. Inoltre:

a)     cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b)     esercita il potere di firma per tutti gli atti organizzativi e gestionali. Ha inoltre il potere di firma disgiuntamente o congiuntamente con quella del Tesoriere sui depositi e sui conti intestati all'Associazione presso Istituti Bancari e/o l'Amministrazione Postale;

c)     cura l'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, contenente il relativo ordine del giorno nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto;

d)     redige la relazione sull'attività svolta da sottoporre, unitamente al bilancio consuntivo e a quello di previsione, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

e)     sovraintende all'attività dei Comitati Scientifici, dei Comitati Operativi e dei Gruppi di lavoro, ne stimola le attività e ne facilita il coordinamento e le interazioni;

f)      è depositario dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

g)     cura e pubblica le liste dei candidati alle elezioni in occasione dell'Assemblea di cui al precedente art 12;

h)     cura e sovraintende la tenuta del libro dei Soci;

i)      tiene e aggiorna l'inventario dei beni del patrimonio dell'Associazione.

2. Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni a meno che prima dello scadere del triennio non venga a cessare il suo incarico di Consigliere ed a tale incarico non venga rieletto dall'Assemblea dei Soci.

3. Il Segretario Generale propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Vice – Segretario Generale, scelto nell'ambito dei componenti del Consiglio stesso, che collabora nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Segretario Generale ha poteri di spesa per il funzionamento e la gestione ordinaria dell'Associazione.

5. Il Segretario Generale può affidare lo svolgimento di incarichi organizzativi di sua competenza a membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri Soci.

Art.16 II Tesoriere

1.Attende alla gestione economica e finanziaria e a tutte le operazioni concernenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Inoltre:

a)     ha il potere di firma, disgiuntamente o congiuntamente con quella del Segretario Generale, sui depositi e sui conti intestati all'Associazione presso Istituti bancari e/o l'Amministrazione postale;

b)     tiene aggiornate le scritture contabili anche mediante l'utilizzo di supporti informatici;

c)     predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre, e il bilancio preventivo corredati delle rispettive note illustrative entro sessanta giorni dalla predetta data di chiusura dell'esercizio.

Contestualmente all'inoltro al Consiglio Direttivo dei predetti bilanci il Tesoriere dovrà trasmetterne copia al Segretario Generale e, se operante, al Collegio Sindacale.

2. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni a meno che prima dello scadere del triennio non venga a cessare il suo incarico di Consigliere ed a tale incarico non venga rieletto dalla Assemblea dei Soci.

3. Il Tesoriere propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Vice-Tesoriere, scelto tra i Consiglieri, che collabora nello svolgimento delle sue funzioni e al quale potranno essere demandate le funzioni di Tesoriere in caso di assenza prolungata o d'impedimento di quest'ultimo.

Art.17 Organo di Controllo – Sindaci

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, particolarmente esperti in materia contabile e fiscale. Ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 117/2017 almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie di cui all’art. 2397, secondo comma, del codice civile. Essi sono eletti dall'Assemblea, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, restano in carica tre anni, ovvero sino a quando cessino i suddetti presupposti. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti il Collegio, vi subentra il primo della graduatoria dei non eletti che durerà in carica fino al termine del triennio di incarico del componente cui subentra.

2. Il Collegio sindacale:

a)     vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

b)     esercita una supervisione della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

c)     esprime il proprio parere in merito ai bilanci annuali con una relazione che ne accompagna la presentazione all'Assemblea;

d)     esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

e)     ha facoltà di richiedere in ogni momento al Tesoriere la verifica di cassa.

3. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente il quale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Presidente indice le riunioni del Collegio e ne redige i verbali che vengono conservati in un apposito libro.

4. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per effettuare il controllo dei conti e le verifiche disposte dalla legge.

5. In alternativa al Collegio Sindacale, l'Assemblea può nominare, per la durata di tre anni, ovvero sino a quando cessino i presupposti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, un Sindaco Unico membro effettivo e un supplente scelto tra le categorie di cui all’art. 2397, secondo comma, del codice civile. Il Sindaco Unico opera con le stesse facoltà e responsabilità precedentemente indicate per il Collegio Sindacale.

Art. 18 Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 Art. 19 I Comitati Scientifici

1. Il Consiglio Direttivo istituisce con propria delibera uno o più Comitati Scientifici per i settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.

2. I Comitati Scientifici assolvono a funzioni di aggiornamento, formazione, studio e ricerca scientifica nei settori di propria competenza. Essi hanno altresì il compito di garantire la precisione scientifica di qualsiasi attività associativa.

3. Per le attività di propria competenza i Comitati possono disporre della biblioteca e dei supporti scientifici che il Consiglio Direttivo delibera di mettere a disposizione anche con eventuali programmi di spesa. Essi assumono la struttura approvata dal Consiglio Direttivo.

4. La qualifica di membro del Comitato Scientifico viene conferita dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, sia direttamente che su proposta del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca della detta qualifica.

5. I Comitati possono essere composti da un numero illimitato di membri, scelti tra i soci o all'esterno tra esperti particolarmente qualificati. I Comitati sono diretti da un Coordinatore o in sua vece dal Vice Coordinatore.

6. I Coordinatori devono essere Consiglieri ed essere nominati dal Consiglio Direttivo; essi hanno, tra l'altro, il compito di favorire la collaborazione tra i componenti del Comitato e garantire lo svolgimento dei programmi previsti.

7. La carica di componente di un Comitato Scientifico è compatibile con le altre cariche associative.

Art.20 I Comitati Operativi

1. La progettazione e l'attuazione delle attività informative, promozionali, redazionali, editoriali e organizzative dell'Associazione sono affidate ai Comitati Operativi che dispongono di autonomia organizzativa e operano con le modalità e nell'ambito dei poteri previsti dal Regolamento Interno di cui all'Art 25.

2. I Comitati Operativi dell'Associazione sono costituiti e revocati dal Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel predetto Regolamento.

3. Ogni Comitato Operativo, su delibera del Consiglio Direttivo, è affidato a un Consigliere che lo coordina e che promuove l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consigliere incaricato risponde al Consiglio Direttivo del buon andamento del Comitato affidatogli.

4. Il Consigliere responsabile di un Comitato può nominare uno o più Vice Coordinatori preposti a settori di attività, la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

5. I Soci, che lo desiderano, possono far parte di uno o più Comitati Operativi.

6. La carica di componente di un Comitato Operativo è compatibile con le altre cariche associative.

Art.21 Gratuità delle cariche, degli incarichi e prestazioni di lavoro autonomo.

1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

2. L'Associazione, svolgendo funzioni di promozione sociale, per il perseguimento dei fini istituzionali si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.

3. L'Associazione potrà rimborsare ai Soci le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

4. In caso di particolari necessità l'Associazione può, ai sensi dell'art. 16 del Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO IV – PATRIMONIO, RISORSE, BILANCIO E UTILI

Art. 22 Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio di gestione, non destinati al reimpiego nell'esercizio successivo, compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:

a)     quote d'iscrizione e quote associative dei Soci;

b)     contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione a particolari necessità dell'Associazione;

c)     contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;

d)     rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni;

e)     sovvenzioni per la realizzazione di attività e progetti, finanziati attraverso bandi di gara, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Amministrazioni Locali o da Organismi ed Enti Pubblici nazionali o esteri.

f)      contributi concessi da privati;

g)     donazioni e lasciti;

h)     entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;

i)      eventuali entrate patrimoniali;

l) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 Bilancio

1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

2. In caso di superamento dei limiti di cui all’art. 14 del D.Lgs 117/2017 l’Associazione redige il bilancio sociale depositandolo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicandolo sul proprio sito internet.

3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, e, eventualmente, il bilancio sociale devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea per la consultazione dei Soci.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 ultimo capoverso a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto è fatto espresso divieto, durante la vita dell'Associazione stessa, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione si applicherà il successivo art. 27.

Art.25 Regolamento interno

1. Il Consiglio Direttivo approva e modifica secondo necessità il Regolamento Interno, strumento articolato e flessibile che consente agli Organi Sociali e Tecnici e a tutti i Soci di utilizzare e proporre regole che aderiscano meglio alle esigenze e ai rapidi cambiamenti della vita associativa.

2. Il Regolamento Interno, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto, contiene le indicazioni sulle procedure organizzative, gestionali e amministrative della Associazione; procedure e regole che devono essere conosciute, applicate e rispettate da tutti i Soci di Nuova Micologia.

TITOLO V – Modifiche Statutarie, Scioglimento e Norme finali

Art. 26 Modifiche Statutarie

1. Eventuali modifiche allo Statuto, non derivanti da disposizioni di legge, dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). E' ammessa la votazione per delega.

2. L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative, non comportando margini di discrezionalità, è demandato al Consiglio Direttivo.

Art. 27 Scioglimento della Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato soltanto da un'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata nella quale risultino presenti, in prima e in seconda convocazione, almeno  il cinquanta percento più uno dei Soci iscritti e con delibera favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti. In tale Assemblea non è ammessa la votazione per delega.

2. L'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori.

3. L'eventuale patrimonio sociale, in caso di scioglimento dell'Associazione, dovrà essere devoluto dall'Assemblea ad Enti e/o Istituzioni aventi analoghe finalità culturali o scientifiche che siano Enti del Terzo Settore, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 28 Norme finali

1. Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente approvato dall'Assemblea straordinaria il 19.04.2012.

2. Le modifiche statutarie di cui al comma 1 art.1, comma 3 art.2, comma 1 art.4, comma 2 art.23, comma 3 art. 27, hanno efficacia subordinata alla decorrenza del termine di cui all’art.104, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Nel contempo verrà meno l’efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore.

3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117, del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

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