Legislazione

… E ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL TESSERINO

 

N O R M A T I V A di riferimento

Legislazione  Nazionale e Regionale in materia di raccolta e commercio di funghi epigei spontanei

R.D. 03.08.1890  D.M. 7045

Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti.

Legge 23.08.93  n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

DPR  14.07.95  n. 376

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati.

Decreto  29.11.96  n. 686

Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo.

Legge Regionale del Lazio  05.08.1998  n. 32  (più avanti riportata integralmente con le modifiche introdotte successivamente)

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti di sottobosco.

Decreto Ministero della salute 21.09.98

Elenco nazionale dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di micologo.

Ordinanza  del 20.08.2002 del Ministero della Salute

Art. 1  -  La raccolta,  la commercializzazione  e  la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma  equestre è vietata su tutto il territorio nazionale.

Legge Regionale del Lazio  14.08.2017  n. 9  

Modifica ed integra la LR 32/1998 sulla disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti di sottobosco.

Legge Regionale del Lazio  5.1.2018  n. 1  

Modifica alcune disposizioni introdotte dalla LR 32/1998, in particolare sopprimendo l'obbligo di freqenza di un corso d'aggiornamento di 6 ore per coloro che rinnovano il tesserino alla scadenza quinquennale.

Legge Regionale del Lazio  27/2/2020  n. 1  

Viene semplificato l'iter per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei nel Lazio, in particolare sopprimendo l'obbligo di presentare la richiesta agli Uffici regionali.

Determinazione Giunta Regionale n. 547 del 12/7/2022

Viene ampliato l'elenco delle specie commestibili spontanee ammesse al commercio nel Lazio.

 

ISTRUZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA NEL LAZIO

Gli UFFICI MICOLOGICI della Regione Lazio non effettuano più il rilascio del "Tesserino" abilitante alla raccolta dei funghi. A tale scopo è sufficiente che il raccoglitore rechi con sé:

- l'attestato di frequenza ad un corso di formazione micologica di 14 ore,  anche in formato "card", rilasciato dalle organizzazioni abilitate (ad esempio, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale); chi già è in possesso del Tesserino, anche se scaduto, deve recare con sé tale documento;

- un documento d'identità;

- la ricevuta del contributo annuale, come di seguito specificato.

Il contributo annuale è di 25 euro per i residenti nel Lazio, di 40 euro per i non residenti. Ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28.04.2006, i residenti nel Lazio che abbiano compiuto i 65 anni di età non sono tenuti al pagamento del contributo di €.25,00.

Il versamento va effettuato:

- sul conto corrente Postale n. 63101000, oppure

- con bonifico bancario, IBAN: IT-75-C07601-03200-000063101000,

in entrambi i casi, con beneficiario “Regione Lazio – Servizio Tesoreria” e causale: “LR n. 32/97 - Raccolta funghi anno…”.

L'autorizzazione decorre per un anno dalla data di versamento.

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA

D i v i e t i 

-          usare rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare il micelio e l’habitat naturale;

-          calpestare, danneggiare e distruggere, in modo deliberato, carpofori di qualunque specie;

-          raccogliere quantitativi superiori ai 3 Kg. (salvo unico esemplare o cespo concresciuto);

-          utilizzare contenitori di plastica;

-          raccogliere funghi di notte o allo stato di ovolo chiuso;

-          raccogliere esemplari immaturi con diametro del cappello inferiore a :

5 cm = Macrolepiota procera

4 cm = Amanita  caesarea, Boletus edulis e relativo gruppo, Clitocybe geotropa, Agaricus campestris, Russula virescens

3 cm  = per tutti gli altri funghi, salvo quanto indicato al comma 2bis dell'art. 3, L.R. 32/1998, più avanti riportato;

-          raccogliere in aree particolari, quali i parchi nazionali, le riserve naturali, giardini privati, terreni nel raggio di mt. 100 da immobili ad uso abitativo, aree urbane a verde pubblico, per una fascia di mt. 10 dal margine delle strade ed aree industriali;

Possono, inoltre, essere disposte limitazioni temporanee per la salvaguardia dell’ecosistema di alcune zone o per la raccolta di  determinate specie a rischio di estinzione.

O b b l i g h i

-          munirsi del tesserino se previsto;

-          utilizzare contenitori rigidi aerati, ad es. cestini;

-          pulire sommariamente sul posto i funghi raccolti;

-          raccogliere esemplari integri, completi di tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentano la determinazione.

 

V E N D I T A

-          Deve avvenire in luogo destinato dal Comune.

-          E’ consentita la vendita di funghi freschi spontanei al dettaglio, previa certificazione di controllo da parte della ASL.

-          Gli esercenti debbono essere in possesso di Autorizzazione igienico sanitaria per vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie fungine sia spontanee che coltivate.

-          L’autorizzazione è rilasciata ad esercenti riconosciuti idonei dagli Ispettorati Micologici.

-          La vendita di funghi freschi coltivati è assimilata ai prodotti ortofrutticoli.

 

C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E

Premesso che:

-          per l’individuazione dei funghi devono essere usati i nomi scientifici;

-          è consentita la commercializzazione dei funghi provenienti da altri Paesi, purché di specie riconosciute commestibili dalle Autorità del Paese d’origine;

è consentita la commercializzazione dei funghi epigei allo stato fresco appartenenti alle seguenti specie:

Agaricus  arvensis Cantharellus (Craterellus) cornucopiodes
Agaricus  bisporus Hydnum  repandum
Agaricus  bitorquis Lactarius deliciosus
Agaricus  campetris Leccinum (tutte le specie)
Agaricus  hortensis Lentinus  edodes
Agrocybe  aegerita Macrolepiota  procera
Amanita  caesarea Marasmius  oreades
Armillaria  mellea Morchella (tutte le specie
Auricularia  auricula-judae Pholiota  mutabilis
Boletus  aereus Pholiota  nameko mutabilis
Boletus  appendiculatus Pleurotus  cornucopiae
Boletus  badius Pleurotus  eryngii
Boletus  edulis Pleurotus  ostreatus
Boletus  granulatus Stropharia  rugosoannulata
Boletus  impolitus Tricholoma  columbetta
Boletus  luteus Tricholoma georgii  (Calocybe gambosa)
Boletus  pinophilus Tricholoma  imbricatum
Boletus  regius Tricholoma  portentosum
Boletus reticulatus/aestivalis Tricholoma  terreum
Cantharellus (escluse specie subcibarius, tubaeformis var. lutescens e muscigenus) Volvariella  volvacea

Con DGR n. 547 del 12/7/2022 il suddetto elenco viene aggiornato introducendo le seguenti specie:

Agaricus crocodilinus

Fistulina hepatica

Grifola frondosa

Hygrophorus penarius (incluso Hygrophorus penarioides)

Hygrophorus russula

Russula delica

Russula aurea

Russula cyanoxantha

Russula vesca

Russula virescens

Tricholosporum goniospermum

 

 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 20 agosto

 LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1998, n. 32.
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

 CAPO I – RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Limiti di raccolta
Art. 4 – Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 5 – Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Art. 6 – Raccoglitori professionali. Agevolazioni
Art. 7 – Autorizzazioni straordinarie
Art. 8 – Autorizzazioni speciali
Art. 9 – Modalità di raccolta
Art. 10 – Divieti di raccolta
Art. 11 – Limitazioni temporali
Art. 12 – Commissione tecnico-consultiva
Art. 13 – Ispettorati micologici
Art. 14 – Corsi di formazione
Art. 15 – Vigilanza
Art. 16 – Sanzioni

CAPO Il – COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 17 – Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
Art. 18 – Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Disposizioni finanziarie
Art. 20 – Abrogazione
Art. 21 – Disposizioni transitorie

CAPO I

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E
DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

a.     funghi epigei spontanei;

b.     fragole;

c.     asparagi selvatici;

d.     bacche di mirto;

e.     bacche di ginepro;

f.      lamponi;

g.     mirtilli;

h.     corbezzoli.

Art. 3
(Limiti di raccolta)

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

2 bis. Non si applicano le limitazioni del comma 2 alle seguenti specie:

a) Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini 2014 sin. Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod;

b) Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer;

c) Cantharellus Adans ex Fries tutte le specie;

d) Craterellus cornuopioides (L.: Fr.) Pers.;

e) Hydnum repandum L.: Fr.;

f) Hydnum rufescens Sch.: Fr.;

g) Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.;

h) Armillaria tabescens (Scop.) Emel.

2 ter. Le dimensioni di cui al comma 2 possono non essere rispettate qualora le raccolte vengano effettuate dai soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui all’articolo 8 bis”;

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.

4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici ai beneficiari delle autorizzazioni di cui all’articolo 8 bis nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.

Art. 4
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Regione, che abilita a tale attività sull'intero territorio regionale.

2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.

3. Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici codice fiscale e fotografia del raccoglitore;
d) abrogato.

4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.

5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di:

a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del direttore della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 12;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5.

6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al. comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.

8. Il tesserino ha validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5.

9. abrogato

10. La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.

11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.

12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 5
(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei che intendono praticare la raccolta, sono tenuti al versamento, su conto corrente, di un contributo annuale di euro 25,00 a favore della Regione.

2. Sono esentati dal versamento di cui al comma 1, i residenti nei comuni della Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3. Il versamento e quindi il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 è riferito ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso.

4. I soggetti non residenti nella Regione, ammessi a praticare la raccolta nell'ambito del territorio regionale, sono tenuti al versamento di un contributo annuale di euro 40,00 purché provvisti di tesserino di raccolta rilasciato dalla Regione di appartenenza o di atto comprovante l’avvenuta frequentazione di un corso, di almeno quattordici ore, propedeutico al rilascio di tesserino regionale.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 4 non è dovuto qualora non si eserciti l’attività di raccolta.

Art. 6
(Raccoglitori professionali. Agevolazioni)

abrogato

Art. 7
(Autorizzazioni straordinarie)

1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.

2. I residenti in altre Regioni possono richiedere un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, all’ente competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1.

Art. 8
(Autorizzazioni speciali)

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.

2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale iscritte al registro regionale, ad aziende ASL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico oppure per scopi scientifici e didattici.

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

5 bis. Autorizzazioni speciali temporanee per la raccolta dei funghi epigei possono essere rilasciate ad associazioni micologiche o enti privati o pubblici in occasione di convegni e/o manifestazioni finalizzate allo studio e alla ricerca scientifica. I permessi riportano i nominativi dei partecipanti al convegno e/o alla manifestazione e hanno una durata pari a quella dell’iniziativa stessa. Le domande devono essere presentate dalle associazioni micologiche o dagli enti direttamente alla commissione tecnico-consultiva entro il 31 dicembre dell’anno in corso per iniziative che si terranno nell’anno successivo. I predetti soggetti, durante la raccolta che deroga ai divieti previsti dall’articolo 10, devono custodire copia dell’autorizzazione che potrà essere richiesta dalle autorità competenti.

Art. 8 bis

(Autorizzazioni speciali permanenti)

1. Il Presidente della Regione, riconosciuto il ruolo di prevenzione, formazione e divulgazione svolto dai micologi, può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni speciali permanenti nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta a titolo di studio di funghi epigei spontanei.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, a coloro che sono in possesso dell'attestato di micologo ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), residenti nella Regione ed inseriti nel Registro nazionale dei micologi approvato dal Ministero della salute e regolarmente iscritti ad una associazione micologica o naturalistica di rilevanza regionale o nazionale. Le autorizzazioni hanno validità illimitata.

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali permanenti, gli interessati di cui al comma 2 devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite dell’associazione micologica o naturalistica di appartenenza, apposita domanda dalla quale risultino, oltre i dati anagrafici, quelli relativi al conseguimento dell'attestato ed il numero e la data di inserimento nel Registro nazionale. Alla domanda deve essere allegata fotocopia autentica dell'attestato di micologo.

4. Ai beneficiari delle autorizzazioni speciali permanenti è rilasciato un tesserino di riconoscimento e della loro collaborazione potranno avvalersi i comuni e le unioni di comuni.

5. Le autorizzazioni speciali permanenti di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

6. Le autorizzazioni speciali permanenti dovranno comunque rispettare quanto stabilito all’articolo 3 sui limiti di raccolta

Art. 9
(Modalità di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

4. I funghi raccolti devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche dello sporoforo atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore ed evitare processi accelerati di marcescenza.

5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10
(Divieti di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.

3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 11
(Limitazioni temporali)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

Art. 12
(Comissione tecnico-consultiva)

1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.

Art. 13
(Ispettorati micologici)

1. Presso ogni azienda ASL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.

2. Gli ispettorati micologici sono coordinati da micologi delle aziende sanitarie locali con effettiva e documentata esperienza di controllo della commestibilità e/o di certificazione sanitaria di funghi da ammettere al commercio e sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende sanitarie locali.

3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche iscritte al registro regionale nonché dei micologi come definiti all'articolo 8 bis, comma 2, per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.

Art. 13 bis

(Attività degli ispettorati micologici)

1. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale determina funzioni e attività che competono agli ispettorati micologici delle aziende sanitarie locali di cui all’articolo 13, in ordine alla certificazione e al controllo ufficiale dei funghi epigei spontanei freschi, congelati, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo umano, alla commestibilità delle specie fungine presentate al controllo dai privati cittadini/raccoglitori, nonché ogni ulteriore funzione e attività necessaria per dare piena attuazione alla presente legge.

Art. 14
(Corsi di formazione)

1. I Comuni, le Comunità montane, le aziende ASL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale iscritte al registro regionale da oltre ventiquattro mesi e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.

1 bis. Gli ispettorati micologici garantiscono lo svolgimento di un numero minimo di corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), gratuiti sul territorio e l’aggiornamento minimo biennale obbligatorio per i micologi delle aziende sanitarie locali.

Art. 15
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie, agli organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende ASL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100 a euro 200 per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3;

b) da euro 100 a euro 300 per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'articolo 11;
3) abrogato;

c) da euro 200 a euro 600 per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;

d) da euro 50 a euro 100 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

2. abrogato

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c) nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett. c),nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione. 

CAPO Il

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

 Art. 17
(Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

1. Per la vendita dei funghi epigei freschi spontanei chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del comune in cui ha sede l’attività nella quale devono essere indicate le generalità di un soggetto incaricato della vendita, che sia riconosciuto idoneo alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio sostenuto presso i competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione di avvenuto controllo, rilasciata dagli ispettorati micologici di cui all'articolo 13 o da micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nel registro nazionale o regionale, con modalità definite con il provvedimento di cui all’articolo 13 bis.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.

4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento integra, mediante il provvedimento previsto all’articolo 13 bis l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.

5 bis. È vietata la commercializzazione allo stato fresco, congelato o in qualunque modo conservato, della specie Amanita caesarea in stadio di ovolo chiuso intero, in cui non risulti visibile, tramite lacerazione naturale oppure incisione artificiale di almeno un centimetro quadrato, il colore rosso-arancio del cappello.

6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.

Art. 18
(Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)

1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.

2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:

cap. 21175
"Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/98 " per lire 25 milioni;

cap. 24241
"Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/98 " per lire 25 milioni;

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:

cap. 02120
"Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".

5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.

6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 20
(Abrogazione)

1. La legge regionale il settembre 1989, n. 58 è abrogata.

Art. 21
(Disposizioni transitorie)

1 Le disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti alla obbligatorietà del tesserino regionale di

autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° gennaio 2000.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verifica, sentite le Province ed acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 agosto 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 luglio 1998.

 

 

 

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One Response to Legislazione

  1. Sherron Hunsicker on 6 aprile 2014 at 01:50

    Incredible points. Solid arguments. Keep up the great work.

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